Art. 45 - Commissione per l esame delle proposte del comune.


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Art. 45 - Commissione per l esame delle proposte del comune.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10228
Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600

 
Art. 45 - Commissione per l' esame delle proposte del comune.
 
Testo: in vigore dal 01/01/1974
 
La commissione di cui al sesto comma dell'art. 44 e' unica per ogni ufficio delle imposte, e' presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed e' composta per meta' da impiegati dell'ufficio e per meta' da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria. Il numero dei componenti della commissione non puo' essere superiore, oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe. Non possono far parte della commissione gli impiegati dell'ufficio delle imposte che rivestono cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica all'ufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza del comune, le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato variazioni. La convocazione della commissione e' fatta dal presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. L'avviso deve contenere l'indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte medesime. La commissione determina l'ammontare dell'imponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso, deliberando a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei componenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non puo' intervenire il contribuente. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le decisioni adottate. Il verbale e' sottoscritto anche dal presidente. Ai compiti di segreteria della commissione provvede l'ufficio delle imposte. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico dei comuni stessi.
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