Art. 45 - Disposizioni transitorie (D.Lgs 446/97)


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Art. 45 - Disposizioni transitorie (D.Lgs 446/97)
Autore: GbSoftware - aggiornato il 10/09/2010
N° doc. 13061
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

Articolo 45 - Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 gennaio 2009
Modificato da: Legge del 22/12/2008 n. 203 Articolo 2


Nota: Vedi anche il comma 18 dell'art. 6 della Legge 488/99. Vedi anche il comma 18 dell'art. 6 della Legge 488/99.

1. Per  i  soggetti  che  operano  nel settore agricolo e per le cooperative della piccola  pesca  e  loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della   Repubblica   29  settembre  1973,  n.  601,  l'aliquota  e'  stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

2. Per  i  soggetti  di  cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta in corso al  1  gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000 l'aliquota e'  stabilita nella  misura  del  5,4  per  cento;  per  i  due  periodi d'imposta successivi, l'aliquota  e'  stabilita,  rispettivamente,  nelle misure del 5 e  del 4,75 per cento.

3. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono stabiliti, tenuto conto della base  imponibile  dell'imposta  sulle  attivita'  produttive e di quella dell'imposta personale  sui  redditi,  gli  ammontari  in  valore  assoluto  e percentuale del  maggior  carico  impositivo  rispetto  a quello derivante dai tributi e  contributi  soppressi  ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai  quali  fissare  l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa  imposta  determinato  ai  sensi  dell'articolo  31,  nonche'  le modalita' applicative  e  quelle  relative  ai  commi  da  4  a 6. La predetta riduzione non  puo'  superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito   nel   predetto   decreto   e   non  puo'  comportare  una diminuzione di  gettito  superiore  a  500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi  di  lire  per  l'anno  1999  e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.

4. I  soggetti  per  i  quali  l'applicazione  delle  disposizioni di cui al comma 3  determina  un  ammontare  dell'acconto  Irap  diverso  da  quello che risulterebbe in  via  ordinaria,  applicano  le disposizioni di cui al comma 3 anche per  la  determinazione  dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998,  prendendo  a  riferimento  i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.

5. Per  i  soggetti  che  esercitano  la propria attivita' nel territorio di piu' regioni  e  che  applicano  le  disposizioni  del  comma  3, l'imposta da
versare alle  singole  regioni  e'  determinata  in  misura proporzionale alla base imponibile  regionale;  per  i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al  comma  6  deve  essere  ripartito  in  misura  proporzionale alla base  imponibile regionale. 6. La  differenza  tra  l'imposta  dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente  pagata  in  base  alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere  computata  in  detrazione  dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella  misura  del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.

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