Riscossione – D.P.R. 29/09/1973 n. 602
Art. 4 - Acconti d' imposta.
Testo: soppresso dal 05/12/1975
A titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale e' corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dell'imposta relativa all'imponibile dichiarato nell'anno precedente, depurata delle ritenute alla fonte.
L'acconto e' ridotto al venti per cento, da versare in un'unica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nell'anno e' inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nell'anno precedente.
L'acconto non e' dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte, ovvero quando trattasi di prima dichiarazione.