Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
Articolo 4 - Base imponibile. (N.D.R.: Le modificazioni apportate dal DLG 30/12/99, n. 506, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del medesimo DLG 506/99. Vedi l'art. 3 dello stesso DLG 506/99.)
In vigore dal 15 gennaio 2000
Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/1999 n. 506 Articolo 1
1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante
dall'attivita' esercitata nel territorio della regione.
2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu' regioni si considera
prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta
proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al
personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e
continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuita', a stabilimenti,
cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore
a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri
enti e societa' finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio
italiano cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole
proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in
titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi
raccolti presso gli uffici e all'estensione dei terreni, ubicati nel
territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui
territorio il soggetto passivo e' domiciliato il valore della produzione netta
derivante dalle attivita' esercitate nel territorio di altre regioni senza
l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.
3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di
seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni".
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