Art. 50 - (Soppresso) Sanzioni penali. (Dpr 633/72)


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Art. 50 - (Soppresso) Sanzioni penali. (Dpr 633/72)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 2740
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 50 - Sanzioni penali.
 
Testo: soppresso dal 01/01/1973 
            soppresso da: Decreto-legge del 10/07/1982 n. 429 Articolo 13
 
Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni degli articoli precedenti, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla meta' al doppio dell'imposta non versata. Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un ammontare superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da quanto stabilito negli articoli precedenti, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla meta' al doppio del rimborso conseguito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso nei reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Chi emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture i corrispettivi e le relative imposte in misura superiore a quella reale e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. La stessa pena si applica a chi annota nel registro di cui all'art. 25 fatture inesistenti o relative ad operazioni inesistenti o recanti le indicazioni dei corrispettivi o delle imposte in misura superiore a quella reale.
La condanna importa, per i reati previsti nei commi primo e secondo, per un periodo di tre anni, l'interdizione e l'incapacita' previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e nell'art. 2641 del codice civile, nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio, a norma dell'art. 140 del codice penale.
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