Art. 51 - bis (Soppresso) Poteri e attribuzioni degli uffici dell imposta sul valore aggiunto. (Dpr 633/72)


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Art. 51 - bis (Soppresso) Poteri e attribuzioni degli uffici dell imposta sul valore aggiunto. (Dpr 633/72)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 2742
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 51 – bis - Poteri e attribuzioni degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.

In vigore dal 24 luglio 1982
Inserito da: Decreto del Presidente della Repubblica del 15/07/1982 n. 463 Articolo 5

Soppresso da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 18

 
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, possono richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) dell'art. 51 su conforme parere dell'ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e possono accedere presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma dell'ultimo comma dell'art. 52 previa autorizzazione dello stesso ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:
a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 28 e l'ufficio e' in possesso di elementi dai quali risulta che nell'anno di competenza ha effettuato operazioni imponibili, non imponibili, non soggette o esenti da imposta per corrispettivi superiori a lire cento milioni;
b) quando dagli atti e documenti di cui all'art. 54, terzo comma, ovvero da altri elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il contribuente ha effettuato nel corso di un anno solare le operazioni indicate nella lettera a) per corrispettivi superiori al quadruplo di quelli dichiarati,
sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;
c) quando, in ordine all'osservanza degli adempimenti contabili, ricorrono le ipotesi di cui al secondo comma, nn. 1) e 3), dell'art. 55; la disposizione non si applica se dagli elementi in possesso degli uffici non risultano corrispettivi per operazioni di importo superiore a lire
cento milioni;
d) quando risulta che il contribuente ha emesso o utilizzato fatture per operazioni inesistenti;
e) quando dagli elementi in possesso dell'ufficio risulta che l'ammontare dell'imposta detraibile o rimborsabile indicato nella dichiarazione annuale e' superiore di oltre un decimo a quella spettante e la differenza e' superiore a lire cento milioni.
La richiesta puo' riguardare anche i conti successivi all'anno o agli anni cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e puo' essere estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente lettera d), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una societa' che esercita l'attivita' di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, la richiesta puo' essere estesa ai conti intestati ai soci delle societa' di fatto nonche' agli amministratori delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate. Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati o notizie sono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito. L'ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
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