Art. 52 - Violazioni degli obblighi delle aziende di credito.


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Art. 52 - Violazioni degli obblighi delle aziende di credito.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10235
Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
 
Art. 52  - Violazioni degli obblighi delle aziende di credito.
 
Testo: soppresso dal 01/04/1998
 
Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena e' ridotta della meta'. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle societa' ed enti di assicurazione e delle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5). In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, puo' essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto; in caso di eccezionale gravita' puo' essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore. Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all'amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni a carico delle persone responsabili secondo l'ordinamento della amministrazione stessa.
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