Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
Art. 53 - Altre violazioni.
Testo: soppresso dal 01/04/1998
Sono punite con la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni:
1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;
4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi. La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel quarto comma dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'articolo 36, e' punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.