Art. 55 - Applicazione delle pene pecuniarie.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Art. 55 - Applicazione delle pene pecuniarie.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10238
Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
 
Art. 55 - Applicazione delle pene pecuniarie.
 
Testo: soppresso dal 01/04/1998
 
Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dall'ufficio delle imposte. Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte puo' provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. Se la violazione e' stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena. Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'articolo 51 non siano gia' state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati. Nei casi previsti dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con proprio decreto alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel secondo comma dell'art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
Scarica il software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware