Art. 56 - Sanzioni penali.


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Art. 56 - Sanzioni penali.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10239
Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
 
Art. 56 - Sanzioni penali.
 
Testo: soppresso dal 01/01/1983
 
Chi non presenta la dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 o la presenta incompleta o infedele, quando l'imposta relativa al reddito accertato e' superiore a cinque milioni di lire, e' punito, oltre che con la pena pecuniaria prevista nell'art. 46, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'imposta dovuta e' superiore a trenta milioni di lire, la pena dell'arresto non puo' essere inferiore ad un anno. Nei casi previsti dall'art. 47, quando l'ammontare complessivo delle somme non dichiarate e' superiore a duecento milioni di lire, si applica, oltre la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno. E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili:
a) chiunque, essendo a conoscenza che egli inventari, bilanci o rendiconti e' stata omessa l'iscrizione di attivita' o sono state iscritte passivita' inesistenti ovvero che sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili, sottoscrive la dichiarazione di cui al primo comma senza rettificare i dati conseguenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile;
b) chiunque, al di fuori dei casi previsti nella lettera a), indica nella dichiarazione di cui al primo comma passivita' inesistenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile;
c) chiunque, nella dichiarazione prescritta dall'articolo 7 indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita od ostacolata la identificazione degli effettivi percipienti;
d) chiunque nei certificati di cui all'art. 3 indica somme, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte;
e) chiunque commette fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte sul reddito.
Se i fatti indicati alle lettere a), b) ed e) del comma precedente comportano evasioni di imposte per un ammontare complessivo eccedente cinque milioni di lire la multa e' applicata in misura pari all'importo di tale ammontare e la reclusione non puo' essere inferiore a due anni. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati nel terzo comma comportano un'evasione di imposta di speciale tenuita'. Qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta da un rappresentante negoziale, colui che ha conferito la rappresentanza e' punito, fuori dei casi di concorso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione se omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che i fatti indicati alle lettere a), b) e c) del terzo comma vengano comunque commessi. Se i fatti indicati alle lettere a) e b) comportano evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a cinque milioni di lire la multa e' pari alla meta' di tale ammontare e la reclusione non puo' essere inferiore ad un anno. Si applica la sola multa se gli stessi fatti comportano evasioni di imposta di speciale tenuita'. L'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non puo' essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato e' sospesa fino alla stessa data.
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