Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Art. 59 – Ricorsi.
Testo: in vigore dal 01/01/1974
Il contribuente puo' ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.