Art. 5 - Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche.


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Art. 5 - Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 10152
Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
 
Art. 5 – Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
 
Testo: in vigore dal 01/01/1999 - modificato da: DLG del 09/07/1997 n. 241 art. 2 
 
Note: Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all'art. 12, DLG n. 241/97.
 
1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonche' i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dalcodice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.                        
2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle   imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.                                              
3. Le societa' e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del testo   unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le societa' semplici e le societa' o le associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.                                        
4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.       
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