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Art. 5 - Determinazione del valore della produzione netta delle societa di capitali e degli enti commerciali. (D.Lgs. 446/97) |
Autore: Gbsoftware Srl - aggiornato il 10/09/2010 |
N° doc. 13027 |
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
Articolo 5 - Determinazione del valore della produzione netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali. (N.D.R.: Vedasi anche l'art.1, comma 51 legge 24 dicembre 2007 n.244.)
In vigore dal 1 gennaio 2008
Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non
esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e'
determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione
delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), cosi' come
risultanti dal conto economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali, la base imponibile e' determinata assumendo le voci del
valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel
comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le
spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse
dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1,
lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la
quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma
di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche'
le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che
non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni
alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al
conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto
economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione
della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base
imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i
componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati
secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.
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