Riscossione – D.P.R. 29/09/1973 n. 602
Art. 5 – bis - Versamento ad ufficio incompetente.
Testo: in vigore dal 30/06/1979 con effetto dal 01/01/1974
Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una esattoria e' valido, fermo restando il diritto dell'esattore competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.
Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e' valido. All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93.