Art. 60 - Pagamento delle imposte accertate. (Dpr 633/72)


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Art. 60 - Pagamento delle imposte accertate. (Dpr 633/72)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 17/10/2012
N° doc. 2755
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972 - Nota: Ai sensi dell' articolo 8 della Legge 15 dicembre 2011 n. 217, tutti i richiami alla "Comunità" o alla "Comunità europea" o alla "Comunità economica europea" ovvero alle "Comunità europee" devono intendersi riferiti all'"Unione europea" e i richiami al "Trattato istitutivo della Comunità europea" devono intendersi riferiti al "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea". 
 
Art. 60 - Pagamento delle imposte accertate.
 
Testo: in vigore dal 24/12/2002
            Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 Articolo 93 

L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.

(Comma abrogato)

(Comma abrogato)

(Comma abrogato)

(Comma abrogato)

L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalita' di cui all'articolo 38, quarto comma.

Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. 
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