Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 60 - Spese per prestazioni di lavoro.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5.