Art. 61 - (Soppresso) Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse. (Dpr 633/72)


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Art. 61 - (Soppresso) Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse. (Dpr 633/72)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 2757
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 61 - Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse.
 
Testo: soppresso dal 09/06/2001
 
Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38 bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva.
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