Art. 62 - Riscossione coattiva e privilegi. (Dpr 633/72)


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Art. 62 - Riscossione coattiva e privilegi. (Dpr 633/72)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 2758
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 62 - Riscossione coattiva e privilegi.
 
Testo: in vigore dal 01/01/2008
 
Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed e' notificata a norma del primo comma dell'art. 56.
Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15 dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.
Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5 dell'art. 2778 e al n. 4 dell'art. 2780 del codice civile.
(comma abrogato)
(comma abrogato)
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