Art. 64 - Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. (Dpr 633/72)


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Art. 64 - Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. (Dpr 633/72)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 2760
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 64 - Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.
 
Testo: in vigore dal 31/12/1980 con effetto dal 01/01/1981
 
Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell'I.V.A. Per le controversie relative alla qualita' e quantita' dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale.
Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.
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