Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Art. 65 - Obblighi dell'amministrazione finanziaria.
Testo: in vigore dal 07/08/1982
L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'I.V.A. Essa, a tal fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'I.V.A..