Art. 66 - Entrata in vigore (D.Lgs 446/97)


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Art. 66 - Entrata in vigore (D.Lgs 446/97)
Autore: GbSoftware - aggiornato il 10/09/2010
N° doc. 13059
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

Articolo 66
- Entrata in vigore

In vigore dal 1 gennaio 1998

1. Il  presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1998. Le disposizioni del titolo II   hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31
dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La   revisione   delle   aliquote   e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall'articolo   46   del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato   con   decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il presente   decreto,   munito  del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale   degli  atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


 

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