Art. 66 - bis - Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti. (Dpr 633/72)


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Art. 66 - bis - Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti. (Dpr 633/72)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 05/06/2009
N° doc. 2764
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 66 – bis - Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.
 
Testo: in vigore dal 22/08/2008
 
Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli artt. 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume
di affari dichiarato dai contribuenti. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
(Comma soppresso)
Gli stessi uffici formano, per le finalita' di cui al secondo comma inoltre un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti.
Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
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