Art. 67 - Divieto della doppia imposizione.


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Art. 67 - Divieto della doppia imposizione.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10251
Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
 
Art. 67 - Divieto della doppia imposizione.
 
Testo: in vigore dal 18/05/1999
 
La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte, in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito.
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