Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Art. 69 - Determinazione dell'imposta.
Testo: in vigore dal 14/03/1997
modificato da: Legge del 18/02/1997 n. 28 Articolo 1
L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'I.V.A., nonche' dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunita' che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu' cessioni, la base imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione. Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli artt. 207 e 208 del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'art. 209 dello stesso T.U. si applicano, ai fini dell'I.V.A., soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identita'.