a cura degli specialisti di GBsoftware
Commento Ai sensi del presente articolo, l'ambito oggettivo di applicazione della normativa in materia di privacy può essere individuato in “tutti i trattamenti di dati”. Dal punto di vista operativo, si può osservare che le disposizioni contenute nella Parte I del codice (articoli da 1 a 45) sono esaustive, per quanto concerne le regole da seguire nel trattamento dei dati personali, salvo che tale trattamento rientri tra quelli sotto elencati, per i quali si deve avere riguardo anche alle disposizioni, integrative o modificative di quelle generali contenute nella Parte I, contenute nella Parte II del codice:
• Titolo I – Trattamenti in ambito giudiziario (articoli da 46 a 52)
• Titolo II – Trattamenti da parte di forze di polizia (articoli da 53 a 57)
• Titolo III – Difesa e sicurezza dello Stato (articolo 58)
• Titolo IV – Trattamenti in ambito pubblico (articoli da 59 a 74)
• Titolo V – Trattamenti di dati personali in ambito sanitario (articoli da 75 a 94)
• Titolo VI – Istruzione (articoli da 95 a 96)
• Titolo VII – Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici (articoli da 97 a 110)
• Titolo VIII – Lavoro e previdenza sociale (articoli da 111 a 116)
• Titolo IX – Sistema bancario, finanziario ed assicurativo (articoli da 117 a 120)
• Titolo X – Comunicazioni elettroniche (articoli da 121 a 134)
• Titolo XI – Libere professioni e investigazione privata (articolo 135)
• Titolo XII – Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica (articoli da 136 a 139)
• Titolo XIII – Marketing diretto (articolo 140)
In tutti i casi trovano poi applicazione le disposizioni della Parte III del codice, con particolare riferimento alle forme di tutela, amministrativa e giurisdizionale, del soggetto interessato, ed alle sanzioni applicabili in caso di trattamento illecito o non corretto. |