Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
Art. 70 - Norme applicabili.
Testo: in vigore dal 29/03/1975
Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n.4. e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 898, e successive integrazioni. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministero per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della L. 15 novembre 1973, n. 734.