Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 71 - Altri redditi.
(NDR: ex art. 85. Contiene anche le modifiche apportate dall'art.2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n.350.)
Testo: in vigore dal 01/01/2004
modificato da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 67 sono determinate a norma degli articoli 58 e 86.
2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 32, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80.