Art. 72 - Operazioni non imponibili. (Dpr 633/72)


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Art. 72 - Operazioni non imponibili. (Dpr 633/72)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 17/10/2012
N° doc. 2770
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972 - Nota: Ai sensi dell' articolo 8 della Legge 15 dicembre 2011 n. 217, tutti i richiami alla "Comunità" o alla "Comunità europea" o alla "Comunità economica europea" ovvero alle "Comunità europee" devono intendersi riferiti all'"Unione europea" e i richiami al "Trattato istitutivo della Comunità europea" devono intendersi riferiti al "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

Art. 72 - Operazini non imponibili
 
Testo: in vigore dal 17/01/2012
            modificato da: Legge del 15/12/2011 n. 217 Articolo 8
 
Nota: Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo come modificato dall'art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217 vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:

  a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

  b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari  internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;

  c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunita' europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio' non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;

  d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

  e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

  f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.

3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.
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