Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
Art. 73 – bis - Disposizione per la identificazione di determinati prodotti.
Testo: in vigore dal 01/04/1998
modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
Il Ministro delle finanze con propri decreti puo' stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n.883, nonche' indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine foto ottico, nonche' talune relative parti e pezzi staccati;
3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
(Comma abrogato)
Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.
(Comma abrogato)