Art. 74 - Stato ed enti pubblici. (Tuir 917/86)


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Art. 74 - Stato ed enti pubblici. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 14/10/2011
N° doc. 2437
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986

Articolo 74 - Stato ed enti pubblici.

In vigore dal 31 maggio 2010
Modificato da: Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 Articolo 38 
   
 
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale:
  a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
  b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende  sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.


 
 
Scarica il software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware