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Art. 74 - Stato ed enti pubblici. (Tuir 917/86) |
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 14/10/2011 |
N° doc. 2437 |
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986
Articolo 74 - Stato ed enti pubblici.
In vigore dal 31 maggio 2010
Modificato da: Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 Articolo 38
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.
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