Art. 74 - Nominativita obbligatoria dei titoli azionari.


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Art. 74 - Nominativita obbligatoria dei titoli azionari.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 08/06/2009
N° doc. 10258
Accertamento – D.P.R. 29/09/1973 n. 600
 
Art. 74 - Nominativita' obbligatoria dei titoli azionari.
 
Testo: in vigore dal 01/01/1974
 
Le azioni di tutte le societa' aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative. Le azioni al portatore emesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti alla ritenuta alla fonte a norma dell'art. 27 del presente decreto. Gli utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del trenta per cento a titolo d'imposta. Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le disposizioni degli artt. 6, 7, 8 e 13, primo comma, del regio decretolegge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e quelle del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni, intendendo sostituite le date del 30 giugno e dell' 1 luglio 1942, stabilite in tale disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e dell' 1 gennaio 1975.
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