Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 76 - Periodo d'imposta.
(N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
Testo: in vigore dal 02/12/2005
modificato da: DLG del 18/11/2005 n. 247 art. 5
1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84.
2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e' determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito dall'anno solare.
3. (Comma abrogato)