Art. 76 - Periodo d imposta. (Tuir 917/86)


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Art. 76 - Periodo d imposta. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2439
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 76 - Periodo d'imposta.
(N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
 
Testo: in vigore dal 02/12/2005
           modificato da:  DLG del 18/11/2005 n. 247  art. 5 

1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84.

2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e' determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito dall'anno solare.

3. (Comma abrogato)
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