Art. 78 - Applicazione graduale dell imposta per generi alimentari di prima necessita e prodotti tessili. (Dpr 633/72)


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Art. 78 - Applicazione graduale dell imposta per generi alimentari di prima necessita e prodotti tessili. (Dpr 633/72)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 2785
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 78 - Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessita' e prodotti tessili.
(N.D.R.: 1) L'art. 1 della L. 889/80 dispone che le aliquote dell'I.V A stabilite nelle misure dell'1% e del 3% sono unificate nella misura del 2% e quelle stabilite nelle misure del 6% e del 9% sono unificate nella misura dell'8% e l'art. 13 dispone che le nuove aliquote si intendono definitive; 2) L'art. 1 del D.L. 495/82, non conv., e poi l'art. 1 del D.L. 697/82, conv. con modif. nella L. 887/82, dispone che l'aliquota dell'8% e' elevata al 10%; 3) L'art. 1 del D.L. 853/84, conv. con modif. nella L. 17/85, unifica le aliquote stabilite nella misura dell'8% e del 10% nella misura del 9% con effetto dall'1/01/1985; 4) L'art. 34 del D.L. 69/89, conv. con modif. nella L. 154/89, dispone che l'aliquota stabilita nella misura del 2% e' sostituita dall'aliquota del 4% con effetto dall' 1/01/1989; 5) L'art. 10 del D.L. 41/95, conv. con modif. nella L. 85/95, dispone che le aliquote stabilite nella misura del 9% sono elevate al 10%).
 
Testo: in vigore dal 31/12/1980 con effetto dal 01/01/1981
            modificato da: Legge del 22/12/1980 n. 889 Articolo 11

Nota: 
Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 2 del D.L. 288/80. Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 2 del D.L. 503/80. Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 13 della L. 889/80.
 
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2. convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta all'uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e 1976. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'I.V.A. si applica nella misura del tre per cento per gli anni 1973 e 1974.
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per quelli soggetti all'aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per quelli soggetti all'aliquota del diciotto per cento.
(Comma soppresso).
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