Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 78 - Detrazione d'imposta per oneri.
Testo: in vigore dal 01 Gennaio 2013
modificato da: Legge del 06/07/2012 n. 96 Articolo 7
Nota: Per gli effetti vedasi l'art. 10, comma 1, del DL n. 414/89. Per gli effetti vedasi l'art. 12, comma 1, del DL n. 40/90.
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche' dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter).