Art. 78 - bis Altre attivita agricole. (Tuir 917/86)


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Art. 78 - bis Altre attivita agricole. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2442
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 78 – bis - Altre attivita' agricole.
(N.D.R.: Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n.350. Ai sensi dell'art. 15 D.L.G. 29 marzo 2004, n. 99 il presen tearticolo e' ora divenuto art. 56-bis del presente testo unico.)
 
Testo: in vigore dal 01/01/2004
           inserito da:  L del 24/12/2003 n. 350  art. 2 
 
1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per cento.

3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
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