Art. 79 - (Soppresso) Applicazione dell imposta nel settore edilizio. (Dpr 633/72)


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Art. 79 - (Soppresso) Applicazione dell imposta nel settore edilizio. (Dpr 633/72)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 2786
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 79 - Applicazione dell'imposta nel settore edilizio.
 
Testo: soppresso dal 01/02/1979 
            Modificato da: Decreto-legge del 06/07/1974 n. 254 Articolo 4
            Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1
 
Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricazione di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate dalla imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta al sei per cento fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
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