Art. 7 - Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione. (D.Lgs. 446/97)


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Art. 7 - Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione. (D.Lgs. 446/97)
Autore: Gbsoftware Srl - aggiornato il 10/09/2010
N° doc. 13034
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 298  del 23 dicembre 1997

Articolo 7 - Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione. (N.D.R.: Vedasi anche l'art. 1, comma 51 legge 24 dicembre 2007 n.244.)

In vigore dal 25 giugno 2008
    Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 82
  
 

1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile e' determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.   
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. (1)   
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.   
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.  
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(1) Ai sensi dell'art. 82, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni di cui al presente comma, come modificato dal comma 3 del citato art.82, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al presente comma sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. Vedasi anche il comma 5 dell'art. 82 D.L. n. 112 del 2008.




 

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