Relazione
Per quanto riguarda l'individuazione dei diritti dell'interessato, rispetto alla normativa previgente l'art. 7, comma 1, lett. e) attribuisce, in più, all'interessato il diritto di conoscere i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che ne possono comunque venire a conoscenza. La norma dà attuazione all'art. 12, par. 1, lett. a), primo punto, della direttiva 95/46/CE e completa il quadro dei diritti dell'interessato in ordine al diritto di conoscere in sede di accesso i soggetti cui i dati possono essere comunicati, mentre la legge n. 675/1996 prevedeva soltanto il diritto di essere previamente informati sui soggetti "destinatari" dei dati medesimi (art. 10, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996 e analoga disposizione dell'art. 13 del codice).
L'art. 7, inoltre, adegua alla predetta direttiva europea la disposizione che prevede il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei propri dati personali effettuato per finalità di marketing o di ricerche di mercato, eliminando in questa sede l'ulteriore riferimento ad essere informato del medesimo trattamento, ridondante rispetto alla direttiva comunitaria e all'obbligo di informativa già previsto a carico del titolare. Inoltre, dal testo è stato espunto il riferimento alle “informazioni commerciali” inconferente rispetto allo specifico profilo in esame (art. 7, comma 4, lett. b), del codice, già art. 13, lett. e), l. n. 675/1996).
Non si è ritenuto opportuno accogliere la proposta, delle competenti Commissioni parlamentari, di riferire le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 4, lettera b), 130, comma 1, e 140, comma 1, alle comunicazioni commerciali “interattive”. Al riguardo si rileva, in primo luogo, che il quadro normativo vigente disciplina l'intero spettro delle comunicazioni, riferendosi, in senso lato, alle comunicazioni commerciali, pubblicitarie e promozionali, senza ulteriori distinzioni, peraltro spesso non di facile individuazione. Inoltre, il testo unico recepisce, all'articolo 130 la disposizione di cui all'articolo 13 della direttiva n. 2002/58/CE, che si riferisce a “fini di commercializzazione diretta”, senza introdurre ulteriori distinzioni fra comunicazioni interattive e non.
a cura degli specialisti di GBsoftware
Commento
Il più importante strumento di autotutela consiste nel cosiddetto diritto di accesso ai propri dati personali, che vengono detenuti da un determinato titolare.
Ogni individuo può, con uno sforzo minimo, riappropriarsi del controllo sui propri dati personali ed imporre una serie di adempimenti a chi li tratta: è un controllo che va nella direzione non solo della constatazione dell' esattezza del dato stesso , ma anche della correttezza del trattamento .
In tale ambito, i diritti che l'interessato può esercitare si possono suddividere in tre categorie:
- in primo luogo vi è il diritto di conoscere quali dati personali sul proprio conto il titolare possieda
- in secondo luogo vi è il diritto di certificare e controllare tali dati
- in terzo luogo vi è il diritto di resistere ed opporsi al trattamento, in tutto o in parte.
Chi suppone che altri trattino propri dati personali ha, quindi, il diritto di rivolgersi al titolare o al responsabile per chiedere se esistano o meno dati personali che lo riguardano. È un diritto che non conosce alcun tipo di temperamento, nel senso che può essere esercitato nei confronti di qualsiasi soggetto che tratti dati personali, anche nel caso in cui non vi sia alcun indizio concreto che tale soggetto possegga dati personali di chi esercita il diritto di accesso.
Si sottolinea che l'interessato non deve addurre alcuna motivazione , per giustificare l'esercizio del proprio diritto, né è tenuto a circoscrivere l'ambito della propria richiesta, per cui può anche esigere di essere messo al corrente di tutti i trattamenti dei propri dati personali , posti in essere dall'organizzazione del titolare.
Il primo punto da tenere presente è che al soggetto interessato vanno fornite le indicazioni sui dati personali trattati, nella ampia accezione di tale termine fatta propria dal Garante.
In tale senso, il primo precetto è che non ci si può limitare a rispondere in termini generici, ma si devono esattamente riportare quali siano i dati anagrafici e quali siano i dati sui consumi.
In secondo luogo, si deve ricordare che per dato personale si intende ogni informazione su un soggetto identificato o identificabile , a prescindere dal supporto in cui l'informazione è contenuta, dalla natura dell'informazione, da quale sia l'origine dei dati, da quali siano le modalità e le finalità, da quale, in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, sia la logica applicata, dagli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dai dati anagrafici del rappresentante privacy per l'Italia, dai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, dai soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati.
E' importante precisare che il titolare del trattamento, una volta interpellato, non può dribblare l'obbligo di fornire una o più delle suddette informazioni, se richiestegli dall'interessato, adducendo il fatto di avere provveduto a cancellare ogni dato personale che si riferisce allo stesso.
L'accesso è finalizzato, oltre che ad accertare quali siano i propri dati che vengono da altri trattati, anche ad ottenere una serie di azioni, da parte di chi tratta i dati, che pongano rimedio all'eventuale inesattezza dei dati stessi.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, l'interessato ha, infatti, il diritto di chiedere:a) l' aggiornamento e la rettificazione dei dati, qualora essi siano inesatti; b) la loro integrazione , qualora vi abbia interesse.
Ad ulteriore tutela del soggetto interessato, la legge prevede che il titolare debba portare l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione a conoscenza , anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, attestando all'interessato di avere adempiuto a tale incombenza. Essa si può evitare solo nel caso in cui tale adempimento si riveli impossibile, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Il diritto di opposizione è il diritto più pregnante che la legge attribuisce all'interessato, nei rapporti con il titolare del trattamento, per imporre a questi la condotta desiderata.
Ai sensi del comma 4 dell'articolo 7, l'interessato ha diritto di “opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ”.
Il diritto di opporsi non è quindi limitato ai trattamenti illeciti di dati personali, nel quale caso è ammesso senza alcuna condizione, ma si può esercitare anche nei confronti di trattamenti pienamente leciti, quali quelli pertinenti allo scopo della raccolta: in tali casi l'interessato deve però avere un motivo legittimo per opporsi.
Nella concreta valutazione del motivo legittimo assumono un rilievo decisivo gli interessi ed il comportamento dei soggetti coinvolti.
In un particolare caso il diritto di opporsi è assoluto , nel senso che per esercitarlo non occorre che vi sia un motivo legittimo: è il diritto dell'interessato “di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta , ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ”.
Ai sensi del comma 3, lettera b), dell'articolo 7, l'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge , ivi inclusa l'ipotesi in cui il trattamento consista nella conservazione di dati non necessari, in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
L'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'attestazione che l'effettuazione di tali operazioni sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali quei dati erano stati precedentemente comunicati o diffusi: la legge prevede un'eccezione a tale onere, nell'ipotesi in cui l'adempimento si riveli impossibile, o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato, rispetto al diritto tutelato.
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