Art. 7 - Periodo d imposta. (Tuir 917/86)


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Art. 7 - Periodo d imposta. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2358
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 7 - Periodo d'imposta.
 
Testo: in vigore dal 01/01/1988

1. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 12.

2. L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta e' regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.

3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell'art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
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