Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 80 - Riporto o rimborso delle eccedenze. (ex art. 94)
(N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
Testo: in vigore dal 02/12/2005
modificato da: DLG del 18/11/2005 n. 247 art. 5
1. Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.