Art. 81 - Applicazione dell imposta nell anno 1973. (Dpr 633/72)


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Art. 81 - Applicazione dell imposta nell anno 1973. (Dpr 633/72)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 2788
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 81 - Applicazione dell'imposta nell'anno 1973.
 
Testo: in vigore dal 01/01/1973
 
I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell'art. 43. Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli articoli 31 e 32, terzo comma, 33 secondo comma e 34, quarto comma, il volume d'affari dell'anno 1972 e' costituito:
a) per le attivita' gia' soggette all'imposta generale sull'entrata nei modi e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall'ammontare risultante dalle fatture emesse;
b) per le attivita' di commercio al minuto e artigianali e per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall'ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;
c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei proventi assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al secondo comma e alla lettera b) del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;
d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate non tributarie, dall'ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle lettere l), p), q), r), e t) dell'art. 8 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla lettera g) del primo comma dell'art. 5 e al primo comma dell'art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attivita' non contemplata espressamente nel presente articolo, dall'ammontare desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento probatorio.
Scarica il software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware