Art. 83 - Detrazione dell imposta generale sull entrata relativa alle scorte.Testo: in vigore dal 29/12/1974 (Dpr 633/72)


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Art. 83 - Detrazione dell imposta generale sull entrata relativa alle scorte.Testo: in vigore dal 29/12/1974 (Dpr 633/72)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 2790
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 83 - Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte.
 
Testo: in vigore dal 29/12/1974 
            modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1974 n. 687 Articolo 1
 
I contribuenti che esercitano attivita' industriali dirette alla produzione di beni o servizi, di cui all'art. 2195, n. 1 del codice civile, o attivita' agricole di cui all'art. 2135 dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata, l'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa:
1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e componenti relativi all'attivita' esercitata, nonche' per le relative lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto l'imposta detraibile si determina applicando la aliquota condensata all'ammontare imponibile risultante dalle fatture d'acquisto o dalle bollette d'importazione, decurtato dell'imposta che vi e' eventualmente incorporata. Tuttavia per i prodotti tessili di cui alle Tabelle B e C allegate alla L. 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, l'imposta detraibile, anche se la detrazione sia stata gia' operata, e' determinata applicando all'ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della L. 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;
2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1. La detrazione e' ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e puo' essere applicata, a scelta del contribuente:
a) o nella misura corrispondente alle quantita' di beni, distinti per gruppi merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato per la vidimazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti quelli acquistati o importati in data piu' recente. La vidimazione puo' essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
b) o nella misura forfettaria del 25 per cento dell' ammontare globale delle imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del 7,50 per cento dell'ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al n. 2). L'applicazione della detrazione in misura forfettaria non e' ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto, per i quali e' consentita la detrazione di cui al n. 1) del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
La detrazione prevista nei commi precedenti puo' essere applicata con riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano oggetto dell'attivita' esercitata nonche' alle relative lavorazioni, anche dai contribuenti che esercitano attivita' intermediarie nella circolazione di beni, di cui all'art. 2195, n. 2 del codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del secondo comma e' pero' ridotta al 10 per cento per i contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per quelli che esercitano il commercio all'ingrosso e al 7,50 per cento per quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso. Le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 82 valgono anche agli effetti del presente articolo.
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