Art. 84 - Dichiarazione di detrazione. (Dpr 633/72)


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Art. 84 - Dichiarazione di detrazione. (Dpr 633/72)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 2791

Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 

Art. 84 - Dichiarazione di detrazione.
 
Testo: in vigore dal 01/01/1973
 
Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante l'indicazione dell'ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullita' dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.
Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell'ordine progressivo di cui al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art. 26, la quantita' dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e l'ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta cedente nonche' il prezzo o corrispettivo, e per i documenti relativi ai passaggi interni nell'ambito della stessa impresa il valore in base al quale e' stata liquidata l'imposta. I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli investimenti, di cui all'art. 82, devono indicare distintamente, nella dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli acquisti dei beni strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali di nuova produzione, acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971, posseduti alla data del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con l'indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonche' dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.
I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83 devono:
1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con l'indicazione, per ciascun gruppo, della quantita' complessiva dei beni acquistati. Nell'ambito di ciascun gruppo e' sufficiente indicare le fatture e le bollette di data piu' recente fino a concorrenza della quantita' di beni risultante dall'inventario di cui alla lettera a) del secondo comma art. 83;
2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui si riferiscono, i documenti di cui al n.1):
a) le quantita' di beni che dall'inventario risultano esistenti nello stato originario;
b) le quantita' di beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle corrispondenti quantita' di tali semilavorati, componenti e prodotti finiti
risultanti dall' inventario;
c) la somma delle quantita' di cui alle lettere a) e b);
d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le quantita' complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c);
e) l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili in base alla corrispondenza tra le quantita' acquistate e quelle risultanti dall'inventario.
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