Art. 85 - Applicazione delle detrazioni (Dpr 633/72)


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Art. 85 - Applicazione delle detrazioni (Dpr 633/72)
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 8086

Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633

 
Art. 85 - Applicazione delle detrazioni.
 
Testo: in vigore dal 01/01/1973
 
L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione presentata a norma dell'articolo precedente e' ammesso in detrazione, rispettivamente nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall'importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione stessa.
La detrazione non puo' superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta per cento dell'importo da versare.
Le somme delle quali non e' stato possibile operare la detrazione in ciascun mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso, indipendentemente dal detto limite, dall'importo da versare a norma del primo comma dell'art. 30 per l'anno solare in cui e' compreso il dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione di detrazione. Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 30 e dell'art. 38.
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