Art. 8 - Esercizio dei diritti


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Art. 8 - Esercizio dei diritti
Autore: - aggiornato il 07/02/2008
N° doc. 2127
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 8. Esercizio dei diritti

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
 

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
 

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

 
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
 
d ) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità;
 
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
 
f ) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
 
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
 
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi dicui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.

4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.


Relazione

Per quanto riguarda l'esercizio dei diritti, l'art. 8, con una formulazione più chiara rispetto a quella previgente e più aderente alla realtà normativa, chiarisce che se, di regola, i diritti sono esercitati con richiesta rivolta al titolare o al responsabile (art. 8, comma 1), in relazione ad alcuni trattamenti possono essere esercitati solo attraverso una segnalazione al Garante (trattamenti effettuati in applicazione della normativa in materia di riciclaggio, di sostegno alle vittime di estorsioni, di politica monetaria, effettuati per finalità di investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto, da fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione a telefonate in entrata, o, infine, effettuati per ragioni di giustizia, da forze di polizia o da altri soggetti pubblici per finalità di prevenzione o repressione di reati, o da commissioni parlamentari d'inchiesta) (art. 8, comma 2).

In tali casi, pertanto, in relazione alla specificità dei trattamenti, non è esperibile dall'interessato un ricorso al Garante (che può essere presentato, invece, per altri trattamenti, quando la richiesta rivolta al titolare non sia stata soddisfatta, in tutto o in parte), ma è importante sottolineare che le diverse modalità di esercizio dei diritti non incidono sul livello di tutela garantito all'interessato, essendo già consentita dalla legge vigente un'eventuale verifica della liceità e correttezza dei trattamenti di dati, con opportune modalità connesse alla specificità dei contesti in esame (con le modalità di cui agli artt. 157, 158 e 159 ovvero, in relazione a trattamenti particolarmente "delicati", con le particolari modalità previste dall'art. 160: v. infra).

In relazione ai trattamenti appena descritti è stato peraltro chiarito dal punto di vista tecnico che tali specifiche modalità sono relative al trattamento nel suo complesso, anziché, come prima imprecisamente previsto, per i soli dati “raccolti”.

Un'importante chiarimento riguarda la nozione di “pregiudizio” richiamata dall'art. 14 della legge n. 675/1996 in relazione ai limiti all'esercizio dei diritti dell'interessato. In base a tale disposizione, infatti, il pregiudizio è rilevante al duplice fine:

  • di “differire” l'accesso ai dati personali in caso di pregiudizio per lo svolgimento di investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto;
  • di consentire, viceversa, il medesimo accesso ai dati relativi a chiamate in entrata (altrimenti non accessibili), in presenza di un pregiudizio riguardante lo svolgimento delle medesime indagini.

L'art. 8, nel confermare tale disciplina, ha precisato che il pregiudizio deve essere “effettivo e concreto”. Il chiarimento è il frutto dell'esperienza applicativa di questi primi anni, che ha visto verificarsi tentativi di applicazione della norma in disarmonia con quanto previsto da alcune disposizioni del d.lg. n. 171/1998 che tutelano l'utente chiamante e quello chiamato, e risponde ad una prassi interpretativa già sperimentata e applicata anche dal Garante nell'ambito di vari procedimenti instaurati con ricorso.

Al comma 4 la norma reca un espresso riferimento alla disciplina dei dati personali di tipo valutativo; la disposizione è stata meglio esplicitata in relazione alle osservazioni svolte dalla Commissione giustizia del Senato, al fine di chiarirne meglio l'ambito applicativo.

a cura degli specialisti di GBsoftware


Commento
Il fulcro dell'articolo 8 consiste nell'elencazione degli unici casi in cui l'interessato non ha diritto di accesso , presso il soggetto che effettua il trattamento, né può, di conseguenza, presentare ricorso al Garante nelle forme previste dall'articolo 145.
Anche in questi casi, il soggetto interessato non rimane però privo di tutela, perché il Garante può porre in essere, anche su segnalazione dell'interessato , le seguenti attività: a) in generale, i normali accertamenti presso il soggetto che tratta i dati, disciplinati dagli articoli da 157 a 159; b) nelle ipotesi più delicate , che hanno cioè implicazioni per la sicurezza dello Stato, i particolari accertamenti di cui all'articolo 160.
In relazione ai trattamenti da parte della generalità dei soggetti , che possono essere oggetto di normali accertamenti, si specifica che, in pratica, qualora vi sia un'indagine penale, ovvero un contenzioso che si profila concretamente o è in corso, il titolare ha il diritto di negare l'accesso alle informazioni di natura personale, che sono pertinenti a tali scopi.
In questa ipotesi non si configura tanto una preclusione di ordine assoluto all'accesso alle informazioni, quanto un suo differimento ad un momento futuro, quando sarà trascorso il periodo durante il quale il pregiudizio potrebbe verificarsi.
Il Garante ha precisato che la valutazione del possibile pregiudizio deve essere effettuata caso per caso, e di esso il titolare del trattamento deve fornire adeguata motivazione: al riguardo, non è necessario che il contenzioso sia già in corso, ma è sufficiente che si determini una situazione di precontenzioso.
Il titolare non può, invece, genericamente appellarsi alla disposizione in commento, per negare l'accesso agli interessati, ove emerga che tra le parti non sia in atto alcun contenzioso, neppure in fase preliminare, adducendo semplicemente come ragione la mera ipotesi dell'insorgere di una possibile futura controversia, senza prospettare alcuna circostanza o elemento preciso, che permettano di ravvisare un concreto pregiudizio per il diritto di difesa, o per fare valere un diritto in sede giudiziaria.
A rafforzamento di questo punto, il nuovo codice ha previsto che, affinché si possa legittimamente negare il diritto di accesso, il pregiudizio debba essere effettivo e concreto.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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