Art. 8 - Termini per il versamento diretto.


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Art. 8 - Termini per il versamento diretto.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 09/06/2009
N° doc. 10199
Riscossione – D.P.R. 29/09/1973 n. 602
 
Art. 8 - Termini per il versamento diretto.
 
Testo: in vigore dal 26/07/2005
I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato all'esattoria devono essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, comma 1,n. 1) e dal comma decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 2, lett. a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso comma 2;
2) (numero soppresso);
3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c); 3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, comma 2, lett. e); 3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera d);
4) (numero soppresso);
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (Comma abrogato)
Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
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