Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 91 – bis - Detrazione di imposta per oneri.
(N.D.R.: "Le modifiche introdotte dall'art.37 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000".)
Testo: soppresso dal 01/01/2004
soppresso da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche' dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla meta', nonche' dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter).
2. (Comma abrogato)