Art. 96 - bis (Soppresso) - Dividendi distribuiti da societa non residenti. (Tuir 917/86)


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Art. 96 - bis (Soppresso) - Dividendi distribuiti da societa non residenti. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2462
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 96 – bis - Dividendi distribuiti da societa' non residenti.
(N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 1 si applicano agli utili percepiti nel periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2-ter dell'art. 96-bis del TU n. 917 del 1986.")
 
Testo: soppresso dal 01/01/2004
            soppresso da:  DLG del 12/12/2003 n. 344  art. 1 

 
1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale e' non inferiore al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la societa' non residente:
  a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
  b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunita' europea;
  c) e' soggetta nello Stato di residenza senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:
impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;selskabsskat in Danimarca;Korperschaftsteuer in Germania;dorow eisodhmatow Nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy' xarakthra in Grecia;impuesto sobre sociedades in Spagna;impot sur les societes in Francia;
corporation tax in Irlanda;impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo;vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;corporation tax nel Regno Unito, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.


2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2.

2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in societa', residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalita' e condizioni per l'applicazione del presente comma.

3. (Comma abrogato)
4. (Comma abrogato)


5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter.

7. (comma abrogato)
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