Art. 99 - Oneri fiscali e contributivi. (Tuir 917/86)


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Art. 99 - Oneri fiscali e contributivi. (Tuir 917/86)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 07/09/2010
N° doc. 2465
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 99 - Oneri fiscali e contributivi.
 
Testo: in vigore dal 01/01/2004
            modificato da:  DLG del 12/12/2003 n. 344  art. 1
 
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.

3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell'associazione.
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