Art. 9 - Mancato o ritardato versamento diretto.


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Art. 9 - Mancato o ritardato versamento diretto.
Autore: GbSoftware srl - aggiornato il 09/06/2009
N° doc. 10200
Riscossione – D.P.R. 29/09/1973 n. 602
 
Art. 9 - Mancato o ritardato versamento diretto.
 
Testo: soppresso dal 21/09/1999
 
Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del cinque per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.
Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'Ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
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